SISTRI - Il nuovo Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

 

 


E' appena entrato in vigore il D.M. del 17 dicembre 2009 (modificato dai decreti D.M. 15 febbraio 2010, D.M. 9 luglio 2010, D.M. 28 settembre 2010, D.M. 22 dicembre 2010, D.M. 18 febbraio 2011 (Decreto unificativo), D.M. 26 maggio 2011) che istituisce il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'art. 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del Decreto-Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.

 

 

 

 

 

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

    1 - Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi
    2 - Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa


PROCEDURA DI ISCRIZIONE ED OPERATIVITA'

     I FASE  - Iscrizione
     II FASE -
Comunicazione pagamento e Consegna dei dispositivi

SCADENZE E OBBLIGHI

DISPOSITIVI ELETTRONICI

MODALITA' DI PAGAMENTO

MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE

TABELLA CONTRIBUTI

MANUALE OPERATIVO E GUIDE  (Manuale vers. 2.3 e Guide)          Novità

RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

FAQ - Domande Frequenti

                      

Visualizza il nuovo Spot
sul SISTRI

Spot SISTRI





SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI


L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 individua:

  • le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
  • le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

1 - Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

 

 

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti
  
REGIONE CAMPANIA
  i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
  i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione

CONSORZI
  i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

TRASPORTATORI PROFESSIONALI
  le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
  il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto

  i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
  le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006

RECUPERATORI E SMALTITORI
  le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti


2 - Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa


PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
  gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.


TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.


*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

 


 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

 

I FASE - Iscrizione


Entro il 29 marzo
dalla data di entrata in vigore del Decreto
per gli utenti del primo gruppo.                  


Entro il 30 aprile
dalla data di entrata in vigore del Decreto
per gli utenti del secondo gruppo.


Entrambi devono provvedere all'iscrizione al sistema e al pagamento dei contributi previsti, comunicando i seguenti dati:

  Produttori, Intermediari/commercianti, Gestori, altri: Ragione sociale, Sede legale, Codice fiscale, Unità locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, Persona da contattare ed eventuale indicazione dell'Associazione imprenditoriale a cui si affidano gli adempimenti procedurali previsti;
  Trasportatori: Ragione sociale, Sede legale, Codice fiscale, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Persona da contattare e numero di dispositivi richiesti per i veicoli.


A decorrere
dal 12 agosto possono iscriversi gli utenti del terzo gruppo per i quali l'adesione è facoltativa.

 

Modalita' di iscrizione:

 

On-line

L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana


Via Email

L'utente può scaricare il Modulo di Iscrizione in formato pdf, compilarlo ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di posta [email protected]

 

Via FAX

L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 050863.
Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

 

Telefonicamente

L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 003836.
In sede di prima applicazione del Decreto, il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

All’atto della comunicazione dei dati, l’utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l’utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un’Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell’iscrizione il nome e la sede dell’ Associazione o della società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.


II FASE - Comunicazione pagamento e Consegna dei dispositivi

Si fa presente che a seguito di verifiche eseguite dal sistema è stato riscontrato che molti operatori che hanno effettuato la procedura di iscrizione, nonostante abbiano ricevuto l’assegnazione del numero di pratica, non hanno ancora provveduto a comunicare a SISTRI gli estremi dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti.

A tale riguardo si ricorda che l’art. 5 del Decreto 15 febbraio 2010 prescrive che dopo aver effettuato il pagamento dei contributi previsti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 050863 o via email all’indirizzo [email protected], i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero
  • il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
  • l'importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento

NB: Si rammenta che in mancanza della predetta comunicazione dell’avvenuto pagamento il SISTRI non potrà procedere alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla successiva consegna degli stessi.

 

La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

  • per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
  • per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

  • il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
  • la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo
  • nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

Nella data che verrà comunicata, presso le sedi CCIAA o presso le sedi reionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o presso le Associazioni imprenditoriali designate, con una tempistica presumibile di 10-15 minuti, ciascun utente potrà:

  consegnare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
  firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
  consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI;
  presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e, qualora presenti, del/i delegato/i;
  ritirare i dispositivi elettronici USB;
  ritirare la lista delle officine autorizzate per l'installazione del dispositivo Black Box;
  ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, Username e Password);
  consegnare l'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA;
  firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB, con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle Black Box devono essere completate entro il 30 novembre 2010 (come previsto dal D.M. 28 settembre 2010).

 


 


SCADENZE E OBBLIGHI

Scadenza

30 marzo 2010
   

Scadenza iscrizione imprese del Primo Gruppo:

  • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
  • i produttori di rifiuti speciali pericolosi con PIU’ di 50 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti speciali -Art.184,comma 3 Lett.c), d) g) del D.Lgs. 152/2006- con PIU’ di 50 dipendenti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento;
  • i terminalistie i concessionari aree portuali;
  • gli operatori presso stazioni ferroviarie;
  • i consorzi recupero e riciclaggio
   

Inizio operatività SISTRI:

1 ottobre 2010

Scadenza

29 aprile
2010
  

Scadenza iscrizione imprese del Secondo Gruppo:

  • per i produttori che trasportano in conto proprio rifiuti pericolosi e che hanno MENO di 50 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti speciali pericolosi con MENO di 50 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti speciali -Art.184, c.3Lett. c), d) e g) del D.Lgs 152/2006 -con MENO di 50 dipendenti
 

Inizio operatività SISTRI:

1 ottobre 2010

 

Si ricorda che gli tutti gli utenti, nonostante l'inizio dell'operatività del SISTRI al 1° ottobre 2010, sono tenuti comunque ad adempiere agli obblighi previsti dagli art. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, e quindi alla compilazione cartacea di registri di C/S e dei formulari,  fino alla data del 31/12/2010 (termine previsto dal D.M. 28 settembre 2010) ulteriormente prorogato fino al 31/5/2011 (come da D.M. 22 dicembre 2010)

 


 

 


DISPOSITIVI ELETTRONICI

 

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:

 

Dispositivo USB

Dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico che consente la trasmissione dei dati, di firmare elettronicamente le informazioni fornite e memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti

    

SISTRI - Dispositivo USB

 

Black Box

Dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La Black Box è costituita da un contenitore di dimensioni 15x10x5 cm, dotato di un modulo di ricezione GPS per il rilevamento di posizione del veicolo, un modulo di comunicazioni dati GPRS per la trasmissione di allarmi da parte dell'utente, un modulo di sicurezza, un modulo di interfaccia con il dispositivo USB, una memoria locale per l'archiviazione dei dati e una batteria tampone.
La consegna e l’installazione della Black Box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB.

    
SISTRI - Black Box

 


 

MODALITA' DI PAGAMENTO

 

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 15/2/2010 e dal D.M. 9/7/2010, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema:

A)     per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto:
  • per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
  • per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.
Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e' effettuato per ciascuna unita' operativa.

B)   per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C)  

per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

  • discariche (D1, D5, D12);

  • demolitori/rottamatori;

  • frantumatori;

  • inceneritori (D10);

  • impianti di coincenerimento (R1);

  • impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

  • impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

  • impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D)  

per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E)  

per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F)   per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti.

G)   per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H)   per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro societa' di servizi il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:

  • un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali;

  • in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti,

  • in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi Ufficio Postale:

mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427 intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • Contributo SISTRI/anno 2010
  • il codice fiscale dell’Operatore
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE
                   MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
                   MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. Colombo 44
                   00147 - ROMA
                   CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2010
  • il codice fiscale dell’Operatore
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

  • Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;
  • il codice fiscale dell’Operatore
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 050863 o via e-mail all'indirizzo [email protected], i seguenti estremi di pagamento:

  • numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: 800 003836.

A seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

 

...segue